Il Tar condanna il medico no vax: «Sospensione dovuta»
La dottoressa è stata condannata anche al pagamento delle spese procesuali
martedì 21 settembre 2021
10.38
Vaccinarsi è un obbligo e il medico che non intende vaccinarsi pur non essendo incompatibile con la ricezione del siero può essere sospeso dalla professione.
È quanto deciso dal Tar di Lecce che ha respinto il ricorso cautelare di una dottoressa non vaccinata, della Asl di Brindisi, che aveva impugnato i provvedimenti di sospensione dal servizio senza retribuzione (del 5 luglio scorso) da parte della Azienda sanitaria, e di sospensione dalla professione (del 13 luglio scorso) da parte dell'Ordine provinciale dei medici.
Nell'ordinanza i giudici spiegano che "non risulta che la ricorrente, seppure inizialmente si fosse riservata di addurre eventuali situazioni di incompatibilità con l'obbligo vaccinale, valide a supportare il differimento o anche l'omissione dello stesso, si sia attivata per produrre elementi concreti, atti a comprovare quest'ultime, sicché il provvedimento di sospensione" è da ritenersi "dovuto".
«Nella comparazione degli interessi coinvolti - si legge nell'ordinanza - l'interesse pubblico sotteso alla normativa» sull'obbligo vaccinale per i medici «si presenta sicuramente prevalente». I giudici ricordano anche che «la ricorrente ha comunque facoltà di sottoporsi all'obbligo vaccinale, determinando così la cessazione degli effetti pregiudizievoli lamentati». La dottoressa è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali pari a complessivi mille euro.
È quanto deciso dal Tar di Lecce che ha respinto il ricorso cautelare di una dottoressa non vaccinata, della Asl di Brindisi, che aveva impugnato i provvedimenti di sospensione dal servizio senza retribuzione (del 5 luglio scorso) da parte della Azienda sanitaria, e di sospensione dalla professione (del 13 luglio scorso) da parte dell'Ordine provinciale dei medici.
Nell'ordinanza i giudici spiegano che "non risulta che la ricorrente, seppure inizialmente si fosse riservata di addurre eventuali situazioni di incompatibilità con l'obbligo vaccinale, valide a supportare il differimento o anche l'omissione dello stesso, si sia attivata per produrre elementi concreti, atti a comprovare quest'ultime, sicché il provvedimento di sospensione" è da ritenersi "dovuto".
«Nella comparazione degli interessi coinvolti - si legge nell'ordinanza - l'interesse pubblico sotteso alla normativa» sull'obbligo vaccinale per i medici «si presenta sicuramente prevalente». I giudici ricordano anche che «la ricorrente ha comunque facoltà di sottoporsi all'obbligo vaccinale, determinando così la cessazione degli effetti pregiudizievoli lamentati». La dottoressa è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali pari a complessivi mille euro.