
Attualità
Perchè è importante la legge sull'oleoturismo per lo sviluppo di un territorio come Andria
Se tutto andrà bene, il disegno di legge verrà inserito all’ordine del giorno del consiglio regionale dell’11 marzo
Puglia - sabato 8 marzo 2025
11.24
E' una legge molto attesa e non solo per gli addetti ai lavori. L'oleoturismo potrà essere il valore aggiunto che questo territorio, a vocazione olivicola qual è Andria, che avrebbe delle chance in più per sviluppare la propria economia.
Ma vediamo nel particolare cosa contiene questo disegno di legge, approvato nei giorni scorsi durante i lavori della IV Commissione regionale. Va sottolineato come, in sede referente, all'unanimità questa commissione ha espresso parere positivo sullo schema di disegno di legge recante la "Disciplina dell'oleoturismo" cui hanno lavorato in maniera bipartisan molti consiglieri regionali.
"Il disegno di legge -sottolinea Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione- nasce dall'esigenza di recepire, assicurandone l'attuazione e l'applicazione, le norme statali che disciplinano l'attività di oleoturismo, costituite dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 513 e comma 514 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale peril triennio 2020- 2022) e dal successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo del 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica).
Con questo schema di disegno di legge si intende intervenire nell'ordinamento regionale per completare il quadro normativo delle leggi che disciplinano le forme di turismo rurale vigenti, quali l'agriturismo, le masserie didattiche e l'attività di enoturismo.
La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione Europea, nazionale e regionale concernente l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, sostiene l'agricoltura mediante la promozione di idonee forme di multifunzionalità dell'impresa agricola, tra cui l'attività di oleoturismo, che permetta alle aziende agricole non solo di rafforzare la competitività della filiera olivicola-olearia ma anche di diversificare i redditi aziendali consentendo una maggiore sostenibilità economica del settore agricolo. La valorizzazione delle aree pugliesi con una vocazione millenaria di produzione olivicola e di olio extravergine di oliva di qualità associata alle grandi potenzialità del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico, può offrire diverse opportunità per la crescita del tessuto economico della Regione.
Con il termine "oleoturismo", conformemente con la definizione di cui all'art. 1 comma 514, della legge 160/2019, si intendono tutte le attività turistiche orientate alla conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione; le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo; la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti; le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione; i musei dell'olio e le oleoteche, dotati di collezioni permanenti.
Sono considerate attività oleoturistiche le attività formative ed informative nonché le iniziative a carattere culturale e ricreativo rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio con particolare riguardo alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel cui areale si svolgono le attività, quali le visite guidate ai frantoi, agli oliveti di pertinenza dell'azienda, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, alla conoscenza della storia e della pratica dell'attività olivicola e alla conoscenza della cultura dell'olio in genere; le attività di degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali.
Ma vediamo nel particolare cosa contiene questo disegno di legge, approvato nei giorni scorsi durante i lavori della IV Commissione regionale. Va sottolineato come, in sede referente, all'unanimità questa commissione ha espresso parere positivo sullo schema di disegno di legge recante la "Disciplina dell'oleoturismo" cui hanno lavorato in maniera bipartisan molti consiglieri regionali.
"Il disegno di legge -sottolinea Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione- nasce dall'esigenza di recepire, assicurandone l'attuazione e l'applicazione, le norme statali che disciplinano l'attività di oleoturismo, costituite dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 513 e comma 514 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale peril triennio 2020- 2022) e dal successivo Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo del 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica).
Con questo schema di disegno di legge si intende intervenire nell'ordinamento regionale per completare il quadro normativo delle leggi che disciplinano le forme di turismo rurale vigenti, quali l'agriturismo, le masserie didattiche e l'attività di enoturismo.
La Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi di politica agricola dell'Unione Europea, nazionale e regionale concernente l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, sostiene l'agricoltura mediante la promozione di idonee forme di multifunzionalità dell'impresa agricola, tra cui l'attività di oleoturismo, che permetta alle aziende agricole non solo di rafforzare la competitività della filiera olivicola-olearia ma anche di diversificare i redditi aziendali consentendo una maggiore sostenibilità economica del settore agricolo. La valorizzazione delle aree pugliesi con una vocazione millenaria di produzione olivicola e di olio extravergine di oliva di qualità associata alle grandi potenzialità del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico, può offrire diverse opportunità per la crescita del tessuto economico della Regione.
Con il termine "oleoturismo", conformemente con la definizione di cui all'art. 1 comma 514, della legge 160/2019, si intendono tutte le attività turistiche orientate alla conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione; le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo; la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti; le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione; i musei dell'olio e le oleoteche, dotati di collezioni permanenti.
Sono considerate attività oleoturistiche le attività formative ed informative nonché le iniziative a carattere culturale e ricreativo rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio con particolare riguardo alle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e alle Indicazioni Geografiche Protette (IGP) nel cui areale si svolgono le attività, quali le visite guidate ai frantoi, agli oliveti di pertinenza dell'azienda, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, alla conoscenza della storia e della pratica dell'attività olivicola e alla conoscenza della cultura dell'olio in genere; le attività di degustazione e connessa commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali.